| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.L. 24/12/2003 n. 355Art. 19. Funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio, Molise 1. Nelle more della definizione della nuova pianta organica e della conclusione delle procedure concorsuali per la copertura delle conseguenti vacanze, al fine di garantire il necessario funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, i contratti individuali in essere alla data del 31 dicembre 2003, sono prorogati di ventiquattro mesi. 2. La proroga di cui al comma 1 opera nel limite del contributo speciale previsto per il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per gli anni 20032004- 2005, dall'articolo 94, comma 12, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 94, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003)»: «12. Per fronteggiare la crisi occupazionale del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e del Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga è autorizzato a favore dei citati Parchi un contributo, rispettivamente, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005». Art. 20. Proroga e completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamità 1. I termini di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, del 12 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2003, nonchè il termine di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara, sono prorogati al 31 dicembre 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione dei predetti provvedimenti il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo; a tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere rispettivamente dagli anni 2005 e 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del ((testo unico delle leggi in mate- D.L. 24-12-2003 N. 355 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. ria bancaria e creditizia di cui al)) Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Alla ripartizione dei limiti d'impegno si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le regioni interessate. Le norme contenute nel presente ((comma)) entrano in vigore il primo gennaio 2004. 2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 5.000.000 per l'anno 2005 e ad euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della Legge 1 agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350. Riferimenti normativi: - Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 reca: «Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso »: - Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002 reca: «Estensione territoriale della dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 che hanno interessato il territorio della provincia di Campobasso anche al territorio della provincia di Foggia». -Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2003 reca: «Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto». -Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003 reca: «Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2003 nel territorio della provincia di Massa Carrara». -Il testo del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 concernente «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O. - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile »: «2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico». -Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, della Legge 1 agosto 2002, n. 166 recante: «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti» : «1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attività di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonchè per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuità dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità, devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo». Art. 20-bis. Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Bologna colpiti da calamità naturali ((1. I termini di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2003, relativo ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia ed al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi sismici verificatisi il 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna, sono prorogati al 30 giugno 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione, rispettivamente, dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri D.L. 24-12-2003 N. 355 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. a) il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 dell'11 settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2003, può stipulare allo scopo; a tal fine è autorizzato il limite di impegno di 12,5 milioni di euro dall'anno 2005. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Al relativo onere, pari a 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti b) è autorizzata la spesa per l'anno 2004 di euro 12 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.)) Riferimenti normativi: -Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2003 reca: «Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»: -Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003 reca: «Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi il 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna»: - L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 dell'11 settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2003 concerne «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conse- guenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia». -Il testo del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 concernente «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O. Art. 21. Concessioni autostradali ((1. In presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, l'intervallo temporale tra revisioni successive della formula tariffaria, relativamente al parametro X, di cui alla delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996, può essere fissato in un periodo fino a dieci anni. Con delibera del CIPE è accertata la rilevanza degli investimenti previsti nel nuovo piano. 2. La congrua remunerazione degli investimenti aggiuntivi, come definiti ai sensi dei commi 1 e 7, al piano finanziario vigente dei concessionari autostradali viene calcolata sulla base di un ritorno sul capitale investito addizionale pari al WACC (Costo medio ponderato delle fonti di finanziamento), attraverso la predisposizione di piani di convalida economica per ogni singolo nuovo investimento, utilizzando il metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa. 3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone al CIPE una proposta intesa a integrare gli standard di qualità e le modalità di misurazione e verifica dei relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare qualità e sicurezza del servizio, fluidità in itinere e qualità ambientale. La formulazione integrativa dovrà basarsi su rilevazioni oggettive e verificabili dei risultati ottenuti. Essa dovrà essere resa operativa in tempo utile a permetterne l'applicazione alle scadenze previste dagli impegni contrattuali vigenti o a far tempo dal loro rinnovo.
Pagina 6/19 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|